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Art. 453- Falsificazione di monete,spendita
e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da
lire un milione a sei milioni; 1) chiunque falsifica monete
nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2)
chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
l’apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo
concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con
chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel
territorio dello Stato o detiene o spende o metta altrimenti in
circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di
metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o
alterate.
Art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di
monete falsificate.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti,
introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete
contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero
le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene
stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Art. 457- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete
contraffatte o alterate , da lui ricevute in buona fede, è punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1000,00 €uro.
Art. 459 – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello
Stato,acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di
bollo falsificati.
Le disposizioni degli articoli 453,455 e 457 si applicano anche alla
contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione
nel territorio dello Stato, o nell’acquisto detenzione e messa in
circolazione d valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte
di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per
“valori di bollo“ la carta bollata, le marche da bollo, i
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi
speciali.
Art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la
fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Chiunque falsifica la carta filigranata che si adopera per la
fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo,
ovvero acquista, detiene o allena tale carta contraffatta , è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 300,00 ai 1000,00
€uro.
Art. 461 – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti
destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di
carta filigranata.
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrana o strumenti
destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di
monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato , con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da 100,00 a 500,00 €uro.
LEGGE 4 OTTOBRE 2004, n254
“Modifica all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,n. 156. In materia di
tutela del commercio filatelico”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004.
Art. 1 – all’articolo 33 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice
penale si riferiscono a francobolli non in corso , ma che hanno
avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati
esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di
un terzo>>
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